Sanità
“Nessun volo inutile verso gli eliporti degli ospedali”
Keystone-ats
04.11.2022 15:54

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Il Tribunale federale respinge il ricorso di una società che gestisce elicotteri di salvataggio e che ogni giorno posizionava anticipatamente un apparecchio all'ospedale della Limmattal. L'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufac) giudica inutili tali voli a vuoto, senza legame diretto con un intervento, e li ha vietati.
A luglio 2020, l'Ufficio
federale dell'aviazione civile (Ufac) è stato informato da un privato e dalle
autorità zurighesi che un elicottero della società AAA Alpina Air Ambulance AG
stazionava durante il giorno sulla piazza di atterraggio dell'ospedale della
Limmattal. Basato ufficialmente all'aeroporto di Birrfeld (AG), l'apparecchio
arrivava al mattino dopo le 8 per ripartire la sera prima delle 20. La società,
invitata a cessare questa pratica, ha risposto che l'utilizzo dell'eliporto era
responsabilità dell'ospedale e non era quindi sottomesso ad autorizzazione
secondo l'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (Osia). Secondo la società
il posizionamento del velivolo permetteva di guadagnare tempo nel corso degli
interventi e anche la Rega avrebbe proceduto in questo modo.
Salvataggio in senso stretto
In una sentenza
pubblicata oggi, il Tribunale federale è dello stesso avviso dell'Ufac. Nonostante
l'Osia non preveda un'autorizzazione per l'utilizzo delle piazze di atterraggio
degli ospedali, questa eccezione è giustificata soltanto per voli di
salvataggio in senso stretto. I voli di posizionamento ricorrenti non entrano
in questa categoria, stima la seconda Corte di diritto civile. Siccome gli
ospedali sono generalmente situati in zone densamente popolate, è importante
ridurre i voli a vuoto e i rumori molesti che ne conseguono. Senza aggiungere
che l'elicottero AAA può passare un'intera giornata posteggiato senza dover
intervenire.
Nessuna ineguaglianza di trattamento
In questo caso, i
giudici di Mon Repos hanno sottolineato che non è stato dimostrato che il
posizionamento dell'elicottero nella Limmattal abbia accelerato gli interventi
rispetto al posteggio di Birrfeld. Inoltre, l'arrivo di un altro apparecchio
sullo stesso eliporto impone all'elicottero presente sul posto di decollare
anticipatamente. Infine, la ricorrente non ha potuto dimostrare che la Rega
operava nello stesso modo e che ciò era tollerato dall'Ufac. Anche l'argomento
dell'ineguaglianza di trattamento è quindi respinto. (sentenza 2C_266/2022 del
7 ottobre 2022).

