Università
Dal 2023 i titoli accademici saranno protetti legalmente
Ginevra Benzi
19.10.2022 14:53

Foto: ©Chiara Zocchetti
A partire dal 1 gennaio 2023 gli istituti universitari ticinesi saranno protetti da un articolo di legge che prevede che le denominazioni relative al mondo accademico possano essere utilizzate solo da istituti che hanno ottenuto l’accreditamento istituzionale presso l’Agenzia svizzera di accreditamento e di garanzia della qualità
Negli ultimi anni sono spuntati sul nostro territorio
alcuni sedicenti istituti universitari che hanno l’intento di offrire formazioni
e diplomi a livello accademico. Un fatto che ha portato a note vicende
giudiziarie arrivate anche sul tavolo del Consiglio di Stato, il quale ritiene
che queste “hanno fatto emergere la necessità di rafforzare uno strumento legislativo
per combattere con più efficacia il fenomeno”. Nella sua seduta odierna il Consiglio
di Stato ha pertanto approvato il messaggio di modifica della Legge sull’Università
della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca: da ora si chiamerà Legge sulle
scuole universitarie (LSU). Il punto chiave della modifica è l’introduzione
della protezione non solo delle denominazioni afferenti al mondo universitario,
ma anche dei titoli accademici conferiti dagli istituti cantonali accreditati,
al fine di tutelare la qualità e la reputazione del sistema universitario svizzero.
Cosa prevede la modifica
Gli enti sprovvisti del necessario
accreditamento istituzionale propongono percorsi di studio di grado terziario
senza tuttavia possedere la necessaria certificazione di qualità e di
conformità con gli standard nazionali e internazionali. Dal 1 gennaio 2023 verrà
quindi introdotto un nuovo articolo di legge che stabilisce che le
denominazioni relative al mondo universitario (es. università, scuola universitaria
professionale – SUP –, istituti universitari, …) possano essere utilizzate solo
da istituti che abbiano ottenuto l’accreditamento istituzionale presso l’Agenzia
svizzera di accreditamento e di garanzia della qualità (AAQ). Allo
scopo di consentire agli enti non accreditati attivi sul territorio cantonale
di regolarizzare la loro situazione, la nuova legge cantonale prevede un
termine di 3 anni a partire dal 1 gennaio 2023 per l’ottenimento
dell’accreditamento istituzionale.
La situazione attuale
Le denominazioni quali università, universitario, SUP, accademico e facoltà sono
già protette dal diritto cantonale, ma i titoli conferiti dalle scuole
universitarie accreditate non sono tutelate dal diritto federale, ad eccezione dei
titoli che abilitano all’esercizio di una professione protetta in Svizzera. La
competenza di questo settore è infatti affidata ai Cantoni.
Cosa cambierà
Con questa modifica di legge il CdS propone di integrare nella legislazione
cantonale anche la protezione dei titoli di studio di grado terziario universitario
(bachelor, master, dottorato, licenza, laurea) conferiti dalle scuole
universitarie cantonali accreditate secondo la Legge federale sulla promozione e il coordinamento del
settore universitario svizzero (LPSU). I nuovi articoli di legge sono tesi a
preservare il sistema universitario cantonale, limitando ancor più
l’operatività di questi enti a tutela della reputazione dell’offerta
formativa accademica svizzera e ticinese nel mondo e degli studenti che possono
essere tratti in inganno da informazioni fuorvianti. Per i trasgressori sono previste
sanzioni penali.
Sedi ticinesi di università estere
La nuova normativa ha effetto anche su enti operanti nel
Cantone che fungono da sede svizzera di università estere: tali enti formativi
o le università estere che rappresentano non possono più erogare titoli di
studio universitari senza essere in possesso dell’accreditamento istituzionale
ottenuto presso le competenti autorità federali (AAQ), a garanzia della qualità
dell’insegnamento impartito e della validità dei titoli conseguiti.

