Ticino
Il Cantone rafforza la protezione dei titoli universitari
Redazione
01.06.2023 11:14

Foto: © CdT/Chiara Zocchetti
L’inserimento di nuovi articoli di legge vuole limitare ancora di più l’operatività di enti sprovvisti di accreditamento che propongono percorsi di studio che non possiedono la certificazione di qualità.
Entra in vigore oggi la modifica della Legge
sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca, la quale ora
si chiamerà più semplicemente Legge sulle scuole universitarie (LSU). Il fulcro
delle modifiche apportate dal Consiglio di Stato alla LSU e al relativo
Regolamento è l’introduzione della protezione dei titoli accademici conferiti
dagli istituti accreditati, a tutela della qualità e della reputazione del sistema
universitario ticinese e svizzera.
Perché questa modifica
La necessità di rafforzare gli strumenti legislativi volti a
combattere il fenomeno dei “sedicenti” istituti universitari, viene spiegato in
un comunicato, nasce dalle vicende giudiziarie legate a istituti che negli
ultimi anni si sono affacciati sul suolo cantonale “con l’intento di offrire
formazioni e diplomi presentandole come di livello universitario”.
Cosa cambia adesso
Il diritto cantonale già tutela denominazioni quali università,
scuola universitaria professionale, accademico e facoltà. Con la nuova modifica
di legge appena entrata in vigore il Consiglio di Stato integra nella
legislazione cantonale anche la protezione dei titoli di studio di grado
terziario universitario (bachelor, master, dottorato, licenza, laurea),
conferiti dalle scuole universitarie cantonali accreditate. La norma prevede
sanzioni penali per i trasgressori.
“Tutelare l’offerta formativa ticinese”
I nuovi articoli di legge sono volti a
preservare il sistema universitario cantonale, limitando ancora di più
l’operatività di enti “sprovvisti del necessario accreditamento” che propongono
percorsi di studio di grado terziario che “non possiedono la certificazione di
qualità e di conformità con gli standard nazionali e internazionali”. Tutto
ciò, a tutela della reputazione dell’offerta formativa accademica ticinese e
svizzera, come pure degli studenti, i quali “possono essere tratti in inganno
da informazioni fuorvianti”.
Norma estesa anche a università estere
La nuova normativa ha effetto anche su enti
operanti nel Cantone che fungono da sede svizzera di università estere: tali
enti, o le università estere che rappresentano, non possono più erogare titoli
di studio universitari senza essere in possesso dell’accreditamento
istituzionale ottenuto presso le autorità federali (AAQ), a garanzia della
qualità dell’insegnamento impartito e della validità dei titoli conseguiti.
Come ottenere l’accreditamento
Allo scopo di consentire agli enti non
accreditati attivi sul territorio di regolarizzare la loro situazione, la nuova
legge cantonale prevede un termine di 3 anni a partire dal 1 giugno 2023 per l’ottenimento
dell’accreditamento istituzionale.

